Art. 11. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. E’ presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa. E’ convocata dal Consiglio Direttivo nella persona del suo presidente, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della convocazione dell’assemblea, e, in caso di mancanza del quorum, il giorno e l’ora della seconda convocazione.
L’assemblea, anche se straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà anche informazione con lettera non raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’assemblea.
Art. 12. L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci. In caso di mancanza di quorum viene convocata una successiva assemblea, che è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può delegare un altro socio a farsi rappresentare. Nessuno può rappresentare più di due soci per delega. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che li riguardano i consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi degli interventi in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
Art. 14. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 15. L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del totale.
Per le modifiche statutarie, l’assemblea straordinaria delibera in presenza, diretta o per delega, di tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e per la devoluzione del patrimonio l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.