Art. 21. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è legittimato a ogni rapporto negoziale della medesima.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.
In casi d’oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.